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Sez. 5, Sentenza n. 10999 del 07/10/1981 Ud. (dep. 16/12/1981) Rv. 151268 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - PER DISTRAZIONE - BENI PREESISTENTI NEL PATRIMONIO DEL FALLITO - MANCATO REPERIMENTO - PRESUNZIONE DI DISTRAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151268-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - PER DISTRAZIONE - BENI PREESISTENTI NEL PATRIMONIO DEL FALLITO - MANCATO REPERIMENTO - PRESUNZIONE DI DISTRAZIONE.*

Una volta provato che l'imprenditore ebbe a disposizione determinati beni e non abbia saputo rendere conto del loro mancato reperimento o giustificarne la destinazione per effettiva necessità dell'impresa, si deve presumere che li abbia dolosamente distratti essendo sufficiente, al riguardo, la sussistenza del dolo generico, che si desume dalla coscienza e volontà di compiere gli Atti di distrazione. (Conf mass nn 146015, 145014, 144610 e 142027).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)