Sez. 5, Sentenza n. 10999 del 07/10/1981 Ud. (dep. 16/12/1981) Rv. 151268 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - PER DISTRAZIONE - BENI PREESISTENTI NEL PATRIMONIO DEL FALLITO - MANCATO REPERIMENTO - PRESUNZIONE DI DISTRAZIONE.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - PER DISTRAZIONE - BENI PREESISTENTI NEL PATRIMONIO DEL FALLITO - MANCATO REPERIMENTO - PRESUNZIONE DI DISTRAZIONE.*
Una volta provato che l'imprenditore ebbe a disposizione determinati beni e non abbia saputo rendere conto del loro mancato reperimento o giustificarne la destinazione per effettiva necessità dell'impresa, si deve presumere che li abbia dolosamente distratti essendo sufficiente, al riguardo, la sussistenza del dolo generico, che si desume dalla coscienza e volontà di compiere gli Atti di distrazione. (Conf mass nn 146015, 145014, 144610 e 142027).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)