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Sez. 4, Sentenza n. 9676 del 27/05/1980 Ud. (dep. 19/09/1980) Rv. 146015 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - IN GENERE - ATTRAVERSAMENTO DI STRADA EXTRAURBANA PRIVA DI PASSAGGI PEDONALI - PRECEDENZA DI DIRITTO DELLE AUTO - POSSIBILE RINUNZIA A FAVORE DEL PEDONE.*
Stato
decisa il 1980-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146015-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - IN GENERE - ATTRAVERSAMENTO DI STRADA EXTRAURBANA PRIVA DI PASSAGGI PEDONALI - PRECEDENZA DI DIRITTO DELLE AUTO - POSSIBILE RINUNZIA A FAVORE DEL PEDONE.*

Il pedone che in una strada extraurbana, priva di passaggi pedonali, attraversa la carreggiata per raggiungere un autobus di linea alla fermata sul lato opposto e notando il sopraggiungere di un automezzo si fermi indeciso se proseguire o meno, non puo essere considerato in colpa se, avendo notato che il conducente dello automezzo si e a sua volta fermato, completi l'attraversamento e venga investito, in questa successiva fase, per l'improvviso contemporaneo movimento del veicolo. In queste condizioni, l'automobilista, fermandosi, lascia intendere di voler rinunziare alla precedenza di diritto, per consentire al pedone di raggiungere l'autobus che sta per partire e, pertanto, non puo reclamare l'osservanza di quel diritto al quale ha rinunziato.*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 102, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102, Cod. Strada art. 134, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 134

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)