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Sez. 3, Sentenza n. 10036 del 01/08/2000 (Rv. 538983 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazioni del codice della strada del 1959 - Omessa contestazione immediata (seguita da tempestiva notificazione) - Conseguenze - Estinzione dell'obbligazione sanzionatoria - Esclusione - Eventuale responsabilità disciplinare dell'agente - Attenuazione del valore probatorio del verbale - Configurabilità.
Stato
decisa il 2000-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538983-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative applicabili per violazioni delle norme del previgente codice della strada (d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393), l'omessa contestazione immediata dell'infrazione, pur quando possibile, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione pecuniaria sanzionatoria, poiché l'effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria deriva - a norma dell'art. 14, secondo comma, della legge n. 689 del 1981 - solo dalla mancata notificazione degli estremi della violazione nei termini prescritti, e dalla omissione della contestazione immediata possono derivare invece soltanto le due conseguenze della responsabilità disciplinare dell'agente e dell'attenuazione del valore probatorio dell'atto di accertamento nella sede della opposizione giudiziale.

Riferimenti normativi: DPR 15/06/1959 num. 393 art. 141 CORTE COST., Cod. Strada art. 141 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)