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Sez. 1, Sentenza n. 10753 del 14/10/1995 (Rv. 494238 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazioni amministrative del codice stradale - Contestazione immediata dell'infrazione - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494238-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

L'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689, applicabile anche alle violazioni amministrative del codice stradale, prevede l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria derivante dalla violazione predetta per il caso di inosservanza dell'obbligo di notificazione degli estremi della violazione entro un termine determinato, e non anche per il caso di omessa contestazione immediata dell'infrazione, quando essa è possibile, o per il caso di inosservanza, da parte dell'agente accertatore, dell'obbligo, posto dall'art. 606 del regolamento del codice della strada di specificare i motivi per i quali non è stato possibile intimare la contravvenzione; pertanto, la predetta omissione, che assume rilevanza disciplinare per l'agente accertatore, può soltanto incidere sull'efficacia probatoria dell'atto di accertamento, atteso che nell'ipotesi di contestazione immediata la valutazione dei fatti compiuta dall'agente accertatore potrà ricevere conferma o smentita immediata da parte dell'interessato, mentre le valutazioni effettuate da un agente che a quella contestazione non ha proceduto, pur potendovi e dovendovi provvedere, dovranno essere apprezzate in sede giudiziaria con maggior cautela e richiederanno più ampi e sicuri elementi di riscontro

Riferimenti normativi: (Cod. Strada Abrog. art. 140), Legge 08/12/1933 num. 1740 art. 140, (Cod. Strada Abrog. art. 143), Legge 08/12/1933 num. 1740 art. 143, DPR 30/06/1959 num. 420 art. 606, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 606), DPR 30/04/1992 num. 285 art. 200 CORTE COST., DPR 30/04/1992 num. 285 art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)