Sez. 6, Sentenza n. 477 del 23/03/1982 Cc. (dep. 22/04/1982) Rv. 153352 - 01
DIFESA E DIFENSORI - NOMINA - FORMA - INOSSERVANZA - LEGITTIMAZIONE DEL PROFESSIONISTA A PROPORRE IMPUGNAZIONE NELL'INTERESSE DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE.*
DIFESA E DIFENSORI - NOMINA - FORMA - INOSSERVANZA - LEGITTIMAZIONE DEL PROFESSIONISTA A PROPORRE IMPUGNAZIONE NELL'INTERESSE DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE.*
Poiché non basta un incarico professionale privatamente dato per attribuire ad un avvocato la qualità di difensore in un procedimento penale con tutte le facoltà che ne derivano, ma è necessario che la nomina avvenga nelle forme prescritte dall'art. 134 cod. proc. pen., in caso di inosservanza di dette forme il professionista non è legittimato a proporre impugnazione nell'interesse dell'imputato. (nulla in termini).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 134 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)