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Sez. 6, Sentenza n. 477 del 23/03/1982 Cc. (dep. 22/04/1982) Rv. 153352 - 01

DIFESA E DIFENSORI - NOMINA - FORMA - INOSSERVANZA - LEGITTIMAZIONE DEL PROFESSIONISTA A PROPORRE IMPUGNAZIONE NELL'INTERESSE DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153352-01

DIFESA E DIFENSORI - NOMINA - FORMA - INOSSERVANZA - LEGITTIMAZIONE DEL PROFESSIONISTA A PROPORRE IMPUGNAZIONE NELL'INTERESSE DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE.*

Poiché non basta un incarico professionale privatamente dato per attribuire ad un avvocato la qualità di difensore in un procedimento penale con tutte le facoltà che ne derivano, ma è necessario che la nomina avvenga nelle forme prescritte dall'art. 134 cod. proc. pen., in caso di inosservanza di dette forme il professionista non è legittimato a proporre impugnazione nell'interesse dell'imputato. (nulla in termini).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 134 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)