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Sez. 2, Sentenza n. 10239 del 11/04/1983 Ud. (dep. 30/11/1983) Rv. 161458 - 01

DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA - NOMINA - FORMALITÀ - OSSERVANZA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161458-01

DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA - NOMINA - FORMALITÀ - OSSERVANZA - NECESSITÀ.*

La nomina del difensore di fiducia, in considerazione dello affidamento che essa implica e della delicatezza delle funzioni che conferisce, deve offrire garanzia della provenienza dalla parte, e pertanto non è valida, ove non venga fatta in uno dei modi indicati dall'art. 134 cod. proc. pen. (V mass n 153352; (V mass n 146733; (V mass n 144723; (Conf mass n 152519).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 134 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)