Sez. 3, Sentenza n. 550 del 10/02/1999 Cc. (dep. 06/05/1999) Rv. 214055 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Confisca - Applicazione in caso di contrabbando - Necessità.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
In tema di reati di contrabbando, a norma dell'articolo 301 del d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43 (come sostituito dall'articolo 11, comma 19, della legge 30 dicembre 1991 n. 413) va sempre ordinata la confisca delle cose che sono l'oggetto del reato, e quindi della merce oggetto del contrabbando, ciò anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 301 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 com. 19 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)