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Sez. 3, Sentenza n. 6571 del 07/11/1983 (Rv. 431284 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE - MANDATO CONFERITO CON SCRITTURA SEPARATA - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431284-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE - MANDATO CONFERITO CON SCRITTURA SEPARATA - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

Seppure il difensore non possa autenticare l'autografia della sottoscrizione della parte in ipotesi di mandato alle liti conferito non in calce (o a margine) di uno degli Atti indicati dall'art. 83 cod. proc. civ. ma con separata scrittura, (nella specie, nel ricorso introduttivo del pregresso procedimento cautelare, di poi depositato con la citazione per il susseguente giudizio per il merito), tuttavia, ove la controparte non contesti l'autenticità della sottoscrizione, l'atto risulta egualmente idoneo al raggiungimento dello scopo, con conseguente validità della Costituzione del rapporto processuale, non comminando la legge la sanzione della nullità-inesistenza del mandato. (V 2657/67, mass n 330066; (V 3930/77, mass n 387626).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)