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Sez. 3, Sentenza n. 2657 del 27/10/1967 (Rv. 330066 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE - DA PARTE DEL DIFENSORE IN IPOTESI DI PROCURA CONFERITA CON ATTO SEPARATO - ESCLUSIONE - MANCATA CONTESTAZIONE DELL'AUTENTICITA DELLA FIRMA - VALIDITA DEL RAPPORTO PROCESSUALE.*
Stato
decisa il 1967-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330066-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE - DA PARTE DEL DIFENSORE IN IPOTESI DI PROCURA CONFERITA CON ATTO SEPARATO - ESCLUSIONE - MANCATA CONTESTAZIONE DELL'AUTENTICITA DELLA FIRMA - VALIDITA DEL RAPPORTO PROCESSUALE.*

Il difensore non puo autenticare l'autografia della sottoscrizione della parte in ipotesi di mandato alle liti conferitogli con separata scrittura. In tale ipotesi, l'autentica va fatta da notaio. Tuttavia se l'avversario del mandante non contesti l'autenticita della sottoscrizione, poiche la legge non commina la sanzione della nullita in esistenza del mandato, l'atto e idoneo egualmente al raggiungimento dello scopo e la legittimita dell'iter processuale non puo essere messa in discussione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)