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Sez. 6, Sentenza n. 8137 del 16/05/1975 Ud. (dep. 24/07/1975) Rv. 130815 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA - PROVA DELLA VERITA DEL FATTO - REQUISITI - PROVA PARZIALE - ESCLUSIONE DELL'ESIMENTE.*
Stato
decisa il 1975-05-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/130815-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA - PROVA DELLA VERITA DEL FATTO - REQUISITI - PROVA PARZIALE - ESCLUSIONE DELL'ESIMENTE.*

L'esimente prevista dall'art 596 ultimo capoverso cod pen, per la sua stessa natura di causa speciale di non punibilita presuppone, per essere operante, che l'addebito lesivo della reputazione sia provato rigorosamente e nella sua interezza; di conseguenza la prova parziale della verita dell'addebito non esime da pena e, per cio stesso, non puo condurre all'assoluzione per insufficienza di prova.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 596 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)