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Sez. 1, Sentenza n. 5083 del 11/06/1987 (Rv. 453682 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - IN GENERE - FIGLIO NATURALE NON RICONOSCIBILE SECONDO LA NORMATIVA ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1975 - DOMANDA DI ASSEGNO EX ARTT. 580 E 594 (VECCHIO TESTO) COD. CIV. - RIGETTO PER DIFETTO DI PROVA SUL RAPPORTO DI FILIAZIONE - PRECLUSIONE DEL GIUDIZIO PER LA DECLARATORIA DI PATERNITÀ O MATERNITÀ ALLA STREGUA DELLA NUOVA NORMATIVA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453682-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - IN GENERE - FIGLIO NATURALE NON RICONOSCIBILE SECONDO LA NORMATIVA ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1975 - DOMANDA DI ASSEGNO EX ARTT. 580 E 594 (VECCHIO TESTO) COD. CIV. - RIGETTO PER DIFETTO DI PROVA SUL RAPPORTO DI FILIAZIONE - PRECLUSIONE DEL GIUDIZIO PER LA DECLARATORIA DI PATERNITÀ O MATERNITÀ ALLA STREGUA DELLA NUOVA NORMATIVA - INSUSSISTENZA.*

Qualora il figlio naturale, non riconoscibile secondo la normativa anteriore alla riforma del diritto di famiglia, abbia visto respingere, per difetto di prova sul dedotto rapporto di filiazione, la domanda rivolta al conseguimento dell'assegno di cui agli artt. 580 e 594 (vecchio testo) cod.civ., il passaggio in giudicato della relativa pronuncia non preclude il promuovimento di giudizio per la declaratoria di paternità o maternità naturale, alla stregua della disciplina introdotta da detta riforma, considerato che l'accertamento di quella sentenza sul rapporto di filiazione ha carattere meramente incidentale, senza alcun pregiudizio sul diritto al riconoscimento (all'epoca insussistente).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 580 CORTE COST., Cod. Civ. art. 594, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)