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Sez. 1, Sentenza n. 9308 del 10/09/1990 (Rv. 469240 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - NORMATIVA ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - FIGLIO NATURALE NON RICONOSCIBILE - DOMANDA DI ASSEGNO NECESSARIO - RIGETTO - EFFICACIA DI GIUDICATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469240-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - NORMATIVA ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - FIGLIO NATURALE NON RICONOSCIBILE - DOMANDA DI ASSEGNO NECESSARIO - RIGETTO - EFFICACIA DI GIUDICATO - ESCLUSIONE.*

Qualora il figlio naturale non riconoscibile secondo la normativa anteriore alla riforma del diritto di famiglia, abbia visto respingere la domanda rivolta al conseguimento dell'assegno di cui agli artt. 580 e 594 (vecchio testo) cod. civ., il passaggio in giudicato della relativa pronuncia non preclude il promovimento del giudizio per la declaratoria di paternità o maternità naturale, alla stregua della disciplina introdotta da detta riforma, considerato che l'accertamento di quella sentenza sul rapporto di filiazione ha carattere meramente incidentale, senza alcun pregiudizio sul diritto al riconoscimento (all'epoca insussistente). (Conf 6683/87, mass n 454903; (Conf 5083/87, mass n 453682).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 580 CORTE COST., Cod. Civ. art. 594, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)