Sez. 1, Sentenza n. 1636 del 13/05/1969 (Rv. 340584 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - PER LA DECISIONE DI QUESTIONE PRELIMINARE - POTERE DEL COLLEGIO DI DECIDERE TUTTA LA CAUSA - DEROGABILITA PER VOLONTA DELLE PARTI - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - PER LA DECISIONE DI QUESTIONE PRELIMINARE - POTERE DEL COLLEGIO DI DECIDERE TUTTA LA CAUSA - DEROGABILITA PER VOLONTA DELLE PARTI - ESCLUSIONE.*
La facolta, al collegio riconosciuta dall'art.189, ultimo comma, cod.proc.civ. di decidere tutta la causa anche quando questa gli sia stata rimessa per la decisione di una questione preliminare, non puo essere limitata dalle parti, in quanto non dalla volonta di esse ma dalla legge traggono origine i predetti poteri decisori. (V. 281-66, massima n.320538).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)