Sez. 3, Sentenza n. 4029 del 05/11/1976 (Rv. 382692 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - PER LA DECISIONE DI QUESTIONI PREGIUDIZIALI O PRELIMINARI - POTERE DEL COLLEGIO DI DECIDERE TUTTA LA CAUSA - FORMULAZIONE DELLE CONCLUSIONI SU TUTTA LA CAUSA - ONERE DELLE PARTI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - PER LA DECISIONE DI QUESTIONI PREGIUDIZIALI O PRELIMINARI - POTERE DEL COLLEGIO DI DECIDERE TUTTA LA CAUSA - FORMULAZIONE DELLE CONCLUSIONI SU TUTTA LA CAUSA - ONERE DELLE PARTI.*
A norma degli articoli 187 e 189 cod proc civ, il giudice collegiale deve ritenersi investito del potere di conoscere e decidere tutte le questioni appartenenti al thema decidendum anche quando la causa gli sia stata rimessa per la risoluzione di una questione pregiudiziale o preliminare e, percio, le parti devono formulare integralmente le conclusioni di merito anche nell'ipotesi di rimessione limitata. (V 1636/69, mass n 340584).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)