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Sez. 1, Sentenza n. 13555 del 26/11/1998 Ud. (dep. 22/12/1998) Rv. 212059 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE | Molestia o disturbo alle persone - Scopo dell'agente - Irrilevanza - Ragioni - Caratteri del comportamento - Fattispecie: Telefonate moleste.
Stato
decisa il 1998-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212059-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE

Ai fini della sussistenza del reato ex art. 660 cod. proc. pen. (Molestia o disturbo alle persone), gli intenti perseguiti dall'agente sono del tutto irrilevanti una volta che si sia accertato che comunque, a prescindere dalle motivazioni che sono alla base del comportamento, esso è connotato dalla caratteristica della petulanza, ossia da quel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente che finisce, per il modo stesso in cui si manifesta, per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone. (Nella specie: telefonate ingiustificate ad ogni ora del giorno e della notte).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 660 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)