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Sez. 1, Sentenza n. 7051 del 30/04/1998 Ud. (dep. 12/06/1998) Rv. 210724 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE | Molestia o disturbo alle persone - Elemento soggettivo - Coscienza e volontà di porre in essere una condotta oggettivamente qualificabile come "petulante" - Sufficienza - Motivi di detta condotta - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1998-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210724-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE

In presenza di una condotta oggettivamente caratterizzata dalla "petulanza", ossia da quel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente, che per ciò stesso interferisce sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone, è sufficiente, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art.660 cod.pen., la coscienza e volontà di tale condotta, nulla rilevando i motivi dai quali il soggetto sia stato spinto ad agire, non avendo essi, proprio in quanto "motivi", incidenza alcuna sulla finalità penalmente rilevante dell'azione, in relazione alla quale si configura il dolo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 660 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)