Sez. 4, Sentenza n. 13322 del 20/11/2001 Cc. (dep. 09/04/2002) Rv. 221377 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE | Configurabilità della custodia cautelare ai fini della determinazione della pena da eseguire - Valutazione del giudice della riparazione - Necessità - Presupposti - Conseguenze.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE
In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice del procedimento, qualora accerti che nel caso rimesso al suo esame una parte della custodia cautelare avrebbe dovuto essere computata ai fini della determinazione della pena, e qualora ritenga che sia ancora possibile applicare il principio di fungibilità, deve limitarsi a liquidare l'indennizzo soltanto per quella parte di custodia cautelare sofferta che non debba essere calcolata in sede esecutiva ai fini della determinazione della pena da eseguire.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 315, Cod. Proc. Pen. art. 657
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)