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Sez. 1, Sentenza n. 10366 del 11/02/2004 Cc. (dep. 04/03/2004) Rv. 227229 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - CUSTODIA CAUTELARE E PENE ESPIATE SENZA TITOLO: COMPUTO | Custodia cautelare ingiustamente sofferta - Avvenuto ottenimento della relativa riparazione pecuniaria - Computo del medesimo periodo di custodia a titolo di fungibilità relativamente ad altra pena - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227229-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - CUSTODIA CAUTELARE E PENE ESPIATE SENZA TITOLO: COMPUTO

Qualora per un periodo di custodia cautelare ingiustamente sofferta sia stata ottenuta la riparazione pecuniaria prevista dall'art. 314 cod. proc. pen. lo stesso periodo non può essere computato a titolo di fungibilità sulla pena da espiare per altro reato. Si desume, infatti, dal disposto di cui al quarto comma del citato art. 314 (secondo cui il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della pena da eseguire) che il suddetto istituto e quello della fungibilità, previsto dall'art. 657 cod. proc. pen., sono alternativi, per cui è rimessa all'interessato la facoltà di scegliere quello del quale avvalersi; e ciò anche al fine di evitare l'ingiustificata disparità di trattamento che, altrimenti, si verificherebbe fra chi, avendo ottenuto la fungibilità, non potrebbe ottenere la riparazione e chi, invece, avendo ottenuto la riparazione, avrebbe diritto anche alla fungibilità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 657 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)