Sez. L, Sentenza n. 5258 del 15/06/1987 (Rv. 453835 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - IN GENERE - RITENUTE OPERATE DALL'INPS SUL TRATTAMENTO PENSIONISTICO SULLA BASE DI NORME DICHIARATE POI ILLEGITTIME COSTITUZIONALMENTE - INDEBITO OGGETTIVO - CONFIGURABILITÀ - ART. 2033 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - INTERESSI SU DETTE SOMME - DECORRENZA - FISSAZIONE ALLA STREGUA DELL'ARTICOLO CITATO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - IN GENERE - RITENUTE OPERATE DALL'INPS SUL TRATTAMENTO PENSIONISTICO SULLA BASE DI NORME DICHIARATE POI ILLEGITTIME COSTITUZIONALMENTE - INDEBITO OGGETTIVO - CONFIGURABILITÀ - ART. 2033 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - INTERESSI SU DETTE SOMME - DECORRENZA - FISSAZIONE ALLA STREGUA DELL'ARTICOLO CITATO.*
La trattenuta di somme effettuata dall'INPS, ai danni del pensionato, sulla base di norme poi dichiarate illegittime costituzionalmente (nella specie, con sentenza n. 119 del 1981, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 22 della legge n. 583 del 1967, unico della legge n. 369 del 1968 e 31 della legge n. 160 del 1975, "nella parte in cui prevede che la ritenuta progressiva a favore del fondo sociale sulle pensioni eccedenti l'importo di lire sette milioni annue venga applicata anche successivamente al 1 gennaio 1974") si configura come indebito oggettivo, cui è applicabile la norma dell'art. 2033 cod. civ.; consegue che la decorrenza degli interessi in favore del pensionato (il cui credito, avendo natura previdenziale, non è suscettibile di rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.) deve essere stabilita alla stregua del citato art. 2033 cod. civ. che la fissa al giorno del pagamento indebito nel caso di mala fede dell'accipiens e al giorno della proposizione della domanda nel caso di buona fede dello stesso soggetto, tenendo peraltro presente che la sussistenza di tale stato soggettivo, nell'ipotesi di pagamento ricevuto in forza di norme successivamente dichiarate illegittime, è indiscutibile per tutto il periodo anteriore alla pubblicazione della pronuncia di illegittimità costituzionale. (V 5692/85, mass n 442882; (V 2502/84, mass n 434519).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 13/07/1967 num. 583 art. 22 CORTE COST., Legge 20/03/1968 num. 369 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)