Sez. L, Sentenza n. 2502 del 17/04/1984 (Rv. 434519 - 01)
PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - SALARIATI - DELLO STATO - RITENUTE OPERATE DALL'INPS, IN FAVORE DELL'ERARIO, SUL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DI UN SALARIATO DELLO STATO, AI SENSI DEL SECONDO E TERZO COMMA ART. 10 D.P.R. N. 20 DEL 1956 - SOPRAVVENUTA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI DETTE DISPOSIZIONI, AI SENSI DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 117 DEL 1974 - EFFETTI RETROATTIVI SULLE SITUAZIONI SOSTANZIALI NON ANCORA CONSOLIDATE - CONSEGUENZE - RICHIESTA DEL LAVORATORE DI RIMBORSO NEI CONFRONTI DELL'INPS DI QUANTO TRATTENUTO IN APPLICAZIONE DELLE NORME ILLEGITTIME - LITISCONSORZIO NECESSARIO NEI RIGUARDI DELLO STATO - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE.*
PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - SALARIATI - DELLO STATO - RITENUTE OPERATE DALL'INPS, IN FAVORE DELL'ERARIO, SUL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DI UN SALARIATO DELLO STATO, AI SENSI DEL SECONDO E TERZO COMMA ART. 10 D.P.R. N. 20 DEL 1956 - SOPRAVVENUTA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI DETTE DISPOSIZIONI, AI SENSI DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 117 DEL 1974 - EFFETTI RETROATTIVI SULLE SITUAZIONI SOSTANZIALI NON ANCORA CONSOLIDATE - CONSEGUENZE - RICHIESTA DEL LAVORATORE DI RIMBORSO NEI CONFRONTI DELL'INPS DI QUANTO TRATTENUTO IN APPLICAZIONE DELLE NORME ILLEGITTIME - LITISCONSORZIO NECESSARIO NEI RIGUARDI DELLO STATO - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE.*
Con riguardo alle ritenute operate dall'INPS, in favore dell'erario, sul trattamento pensionistico di un salariato dello stato, in base alle Disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 10 del d.P.R. 11 gennaio 1956 n. 20, la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di dette Disposizioni, resa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 117 del 1974, e spiegante effetti retroattivi sulle situazioni sostanziali non ancora consolidate, comporta che il salariato medesimo, dopo la presentazione del ricorso in Sede amministrativa e l'inutile decorso di centottanta giorni (art. 443, nuovo testo, cod. proc. civ.), ha facoltà di adire l'autorità giudiziaria per conseguire il rimborso da parte dell'INPS di quanto trattenuto in applicazione delle norme illegittime, senza che insorga necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dello stato, in quanto, vertendosi in materia di obbligazione pecuniaria dell'istituto a titolo di restituzione d'indebito oggettivo, l'interferenza della domanda di rimborso sui rapporti fra l'istituto medesimo e lo stato non vale ad assegnare a quest'ultimo la qualità di litisconsorte necessario rispetto alla domanda stessa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443, DPR 11/01/1956 num. 20 art. 10 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)