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Sez. 1, Sentenza n. 849 del 11/03/1976 (Rv. 379512 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - RISCOSSIONE - MORA NEL PAGAMENTO - INDENNITA DI MORA - NATURA RISARCITORIA - INTERESSI MORATORI - DEBITO ULTERIORE - ESCLUSIONE - CONDIZIONE - FATTISPECIE RELATIVA A RAPPORTO TRIBUTARIO ANTERIORE ALLA LEGGE N 388 DEL 1967.*
Stato
decisa il 1976-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379512-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - RISCOSSIONE - MORA NEL PAGAMENTO - INDENNITA DI MORA - NATURA RISARCITORIA - INTERESSI MORATORI - DEBITO ULTERIORE - ESCLUSIONE - CONDIZIONE - FATTISPECIE RELATIVA A RAPPORTO TRIBUTARIO ANTERIORE ALLA LEGGE N 388 DEL 1967.*

In materia di imposta di consumo, l'indennita di mora, prevista dall'art 45 del testo unico 14 settembre 1931 n 1175 nella misura del sei per cento dell'imposta non pagata, non costituisce una sanzione o una soprattassa, ma ha natura risarcitoria al pari degli interessi moratori previsti dalla legge 26 gennaio 1961 n 29. Pertanto, una volta corrisposta tale indennita, il contribuente moroso non e tenuto a corrispondere anche questi interessi. (nella specie, trattavasi di rapporto tributario anteriore all'entrata in vigore della legge 18 maggio 1967 n 388).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 45, Legge 26/01/1961 num. 29 CORTE COST., Legge 18/05/1967 num. 388

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)