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Sez. 1, Sentenza n. 4760 del 13/09/1979 (Rv. 401346 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLIO DI OLIVA - RITARDO NEL PAGAMENTO DEL TRIBUTO - INDENNITA DI MORA - CARATTERE SANZIONATORIO - ESCLUSIONE - CARATTERE RISARCITORIO - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1979-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401346-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLIO DI OLIVA - RITARDO NEL PAGAMENTO DEL TRIBUTO - INDENNITA DI MORA - CARATTERE SANZIONATORIO - ESCLUSIONE - CARATTERE RISARCITORIO - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*

In tema d'imposta di fabbricazione sugli olii di oliva, l'indennita di mora del sei per cento, posta a carico del contribuente per il ritardo nel pagamento del tributo (art 19 del DL 9 novembre 1966 n 912), non integra una sanzione, ma e diretta a risarcire, in via esclusiva e completa, il danno subito dall'amministrazione per effetto di quel ritardo, e, pertanto, perseguendo funzione analoga a quella degli interessi di mora, non consente che con essa possano essere cumulativamente pretesi detti interessi. (V 849/76, mass n 379512).*

Riferimenti normativi: DPR 02/02/1970 num. 62 art. 17, Decreto Legge 09/11/1966 num. 912 art. 19, Legge 23/12/1966 num. 1143, Legge 26/01/1961 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 2, DPR 23/01/1973 num. 43 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)