Sez. L, Sentenza n. 11594 del 28/07/2003 (Rv. 565458 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Assegno di invalidità - Emendabilità dell'infermità con intervento chirurgico o con l'uso di apparecchi di protesi - Permanenza della situazione di incapacità di lavoro legittimante la prestazione - Configurabilità - Condizioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE
In tema di riduzione della capacità di lavoro, ai fini del diritto all'assegno di invalidità, il carattere della permanenza - che non si identifica con la definitività e la immutabilità dello stato invalidante, in quanto un'infermità emendabile e guaribile può dar luogo ad incapacità di lavoro integrante il diritto all'assegno - non viene meno per l'eventualità di una riduzione o eliminazione dello stato invalidante a seguito di cure medico - chirurgiche o con l'uso di adeguati apparecchi di protesi, allorché tali presidi non siano già in atto o di pronta e certa applicazione, ma la loro utilizzazione sia solo eventuale e di risultato incerto, non potendo esigersi dall'assicurato ogni intervento potenzialmente pericoloso per la sua salute.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)