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Sez. L, Sentenza n. 11483 del 18/11/1997 (Rv. 510127 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Emendabilità dell'infermità con intervento chirurgico - Permanenza della situazione di incapacità di guadagno pensionabile - Configurabilità.
Stato
decisa il 1997-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510127-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE

In tema di riduzione della capacità di guadagno, ai fini del diritto alla pensione di invalidità di cui all'art. 10, R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, il carattere della permanenza - che non si identifica con la definitività e immutabilità dello stato invalidante, in quanto anche un'infermità emendabile e guaribile può dar luogo ad incapacità di guadagno pensionabile non viene meno per l'eventualità di una riduzione o eliminazione dello stato invalidante a seguito di cure medico chirurgiche o con l'uso di adeguati apparecchi di protesi, allorché tali presidi non siano già in atto o di pronta e certa applicazione, ma la loro utilizzazione sia solo eventuale e di risultato incerto, non potendo esigersi dall'assicurato ogni intervento potenzialmente pericoloso per la sua salute. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva ritenuto decorrente lo stato invalidante non già dal momento di una prima visita del c.t.u., che aveva evidenziato una patologia oculare suscettibile di miglioramento con adeguata terapia chirurgica, bensì dalla data di una seconda visita del c.t.u., che aveva accertato la sopravvenuta impossibilità di tale terapia per il peggioramento della situazione morbosa dell'assicurato).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)