Sez. 2, Sentenza n. 20138 del 24/09/2014 (Rv. 632707 - 01)
PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI | Elezione dei consiglieri degli ordini professionali - Art. 2 comma 4 septies, del d.l. n. 225 del 2010, convertito dalla legge n. 10 del 2011, n. 10 - Deroga all'art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 169 del 2005 in ordine alla possibilità di tre mandati consecutivi - Portata.
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In tema di elezione degli organi dei consigli degli ordini professionali, l'art. 2 comma 4 septies, del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nello stabilire che l'art. 2, comma 4, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 - secondo il quale i consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e non possono essere eletti per più di due volte consecutive - si applica, per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi, si riferisce ai componenti in quanto facenti parte di ordini professionali in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 225 del 2010 e non ai singoli consiglieri in carica in detto momento. Ne deriva che occorre fare riferimento al consiglio dell'ordine professionale nel suo insieme che, consentendo la norma, in via eccezionale, la possibilità dei tre mandati in consecuzione, non sono frazionabili a seconda del tempo effettivo in cui ciascun singolo consigliere sia rimasto in carica in quanto la durata della consiliatura è prefissata per legge.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/12/2010 num. 225 art. 2 com. 4 n. 7 CORTE COST., Legge 26/02/2011 num. 10 CORTE COST. PENDENTE, DPR 08/07/2005 num. 169 art. 2 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)