Sez. 2 - , Sentenza n. 10347 del 12/04/2019 (Rv. 653494 - 01)
PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI | Consiglio provinciale degli architetti - Elettorato passivo - Limite dei tre mandati - Art. 2, comma 4, d.P.R. n. 169 del 2005 così come modificato dall’art. 2, comma 4-septies, d.l. n. 225 del 2010 - Disciplina sopravvenuta in sede di conversione - Interpretazione - Fattispecie.
PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI
In tema di elezione degli organi dei consigli degli ordini professionali, la modifica dell'elettorato passivo introdotta dall'art. 2, comma 4-septies, del d.l. n. 225 del 2010, convertito dalla l. n. 10 del 2011, che ha previsto la possibilità di un terzo mandato consecutivo, attiene alle condizioni di eleggibilità dei consiglieri già in carica al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del Consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti che aveva dichiarato i ricorrenti decaduti "ex tunc" dalla carica di componenti del Consiglio dell'ordine per il quadriennio 2017-2021, in quanto, avendola ricoperta per tre mandati consecutivi, erano ancora in carica alla data di entrata in vigore della l. n. 10 del 2011).
Riferimenti normativi: Legge 23/08/1988 num. 400 art. 15 com. 2 CORTE COST., DPR 08/07/2005 num. 169 art. 2 com. 4, Decreto Legge 29/12/2010 num. 225 art. 2 com. 4 CORTE COST., Legge 26/02/2011 num. 10 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Legisl. Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 15 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 31/01/2005 num. 7 art. 1 septies, Legge 31/03/2005 num. 43 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)