Sez. 2, Sentenza n. 2551 del 25/07/1972 (Rv. 360067 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - SERVIZIO MILITARE - EFFETTI - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - SERVIZIO MILITARE - EFFETTI - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO.*
La disciplina degli artt 2110 e 2111 cod civ importa che - in deroga ai principi generali secondo i quali l'impossibilita sopravvenuta per causa non imputabile al debitore estingue o riduce l'obbligazione a seconda che sia definitiva o temporanea (art 1256 - 1258 cod civ) e nei contratti con prestazioni corrispettive estingue o riduce la reciproca obbligazione a seconda che la impossibilita sia totale o parziale (artt 1463 - 1464 cod civ) - nel rapporto di lavoro la impossibilita del lavoratore determinata da motivi di salute o da servizio militare non porta di per se alla risoluzione del rapporto, ma lascia sussistere in vita il rapporto stesso che permane in uno stato di sospensione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2111 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)