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Sez. L, Sentenza n. 822 del 23/02/1977 (Rv. 384427 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - PUERPERIO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - EVENTI TIPICI TASSATIVAMENTE PREVISTI DALLO ART 2110 COD CIV COME CAUSA DI RECESSO - STATI SOGGETTIVI DEL LAVORATORE - IRRILEVANZA - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1977-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384427-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - PUERPERIO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - EVENTI TIPICI TASSATIVAMENTE PREVISTI DALLO ART 2110 COD CIV COME CAUSA DI RECESSO - STATI SOGGETTIVI DEL LAVORATORE - IRRILEVANZA - LIMITI - FATTISPECIE.*

La disciplina legale degli eventi tipici tassativamente previsti dall'art 2110 cod civ (infortunio, malattia, gravidanza, puerperio) come causa di recesso dal contratto di lavoro non e influenzata dagli stati soggettivi del lavoratore, fino a quando essi non si indirizzino all'Esercizio del potere di recesso, traducendosi in esplicita manifestazione di volonta, portata a conoscenza della controparte nei modi di legge. (nella specie il lavoratore, assentatosi dal lavoro per malattia, aveva pregato il datore di lavoro di riservargli per l'avvenire un posto di lavoro meno faticoso: i giudici di merito avevano ritenuto che lo stato di malattia non meritasse alcuna considerazione, essendo esso superato dal 'divisamento di non continuare quel serviziò. La suprema Corte, nel cassare la sentenza impugnata, ha formulato il principio espresso in massima. (V 2811/73, mass n 366377; (V 2551/72, mass n 360067).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)