Sez. 2, Sentenza n. 10014 del 11/10/1993 (Rv. 483903 - 01)
Procedimento civile - Sospensione del processo - Necessaria | Presupposto - Controversia pregiudiziale - Carattere giurisdizionale - Necessità - Contratto di appalto - Giudizio di risoluzione per inadempimento e di risarcimento danni - Domanda di sanatoria edilizia in sede amministrativa - Causa di sospensione necessaria - Esclusione.
Procedimento civile - Sospensione del processo - Necessaria
La sospensione necessaria del processo "ex" art. 295 cod. proc. civ. ha come indefettibile presupposto che la controversia pregiudiziale abbia carattere giurisdizionale e, come tale, sia definibile con atto avente natura e valore di giudicato. Pertanto, non costituisce causa di sospensione necessaria, rispetto a giudizio di risoluzione per inadempimento di un contratto di appalto e di risarcimento dei danni, la presentazione in sede amministrativa di una domanda di sanatoria edilizia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)