Sez. 2, Sentenza n. 7499 del 07/07/1995 (Rv. 493195 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Fondamento - Contemporanea pendenza del giudizio possessorio e del giudizio di merito davanti al tribunale amministrativo regionale - Sospensione necessaria del giudizio possessorio - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
Il fondamento della sospensione necessaria del processo, prevista dall'art. 295 cod. proc. civ., è rinvenibile nel necessario preventivo accertamento, con efficacia di giudicato, dell'oggetto di una controversia rispetto a quello di un'altra. Pertanto, non ricorre un'ipotesi di sospensione necessaria del giudizio possessorio a causa della contemporanea pendenza di un giudizio di merito innanzi al tribunale amministrativo regionale, sia perché il primo, relativo all'accertamento di una situazione di fatto, può essere chiesto anche in pendenza di un giudizio di merito, sia perché il secondo, attenendo alla legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ha un diverso "petitum" (nella specie, i ricorrenti avevano agito in via possessoria nei confronti del Comune, che aveva loro inibito l'uso esclusivo di un parcheggio, sul presupposto che su quest'ultimo gravasse una servitù di uso pubblico. Il pretore, rilevata la pregiudizialità del giudizio instaurato dalle stesse parti innanzi al T.A.R. per l'annullamento dell'ordinanza comunale, dispose la sospensione del giudizio possessorio, ex art. 295 cod. proc. civ.. La S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, accogliendo l'istanza di regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 6 della legge 353 del 1990, ha cassato il provvedimento pretorile di sospensione ed ha rimesso gli atti allo stesso giudice per la prosecuzione del giudizio possessorio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)