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Sez. 1, Sentenza n. 2027 del 12/03/1996 (Rv. 496303 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della "prima casa" ex art. 1 sesto comma della legge n. 168 del 1982 - Requisiti - Ubicazione del bene acquistato nel comune di residenza (o prevalente attività) dell'acquirente - Esclusione - Sopravvenienza dell'art. 2 del D.L. n. 12 del 1985 - Configurabilità.
Stato
decisa il 1996-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496303-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

Le agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della "prima casa", ai sensi e nel vigore dell'art. 1 sesto comma della legge 22 aprile 1982 n. 168, spettano nel concorso dell'impossidenza di altro analogo immobile ad uso abitativo, dell'intento di adibire quello comprato a propria abitazione, nonché del mancato godimento in passato degli stessi benefici, mentre non richiedono, quale ulteriore requisito, l'ubicazione del bene acquistato nel comune di residenza (o prevalente attività) dell'acquirente (condizione invece introdotta, in via innovativa, dall'art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito, con modificazioni, in legge 5 aprile 1985 n. 118), ferma restando la necessità che il suddetto proposito venga concretamente attuato, con l'effettivo impiego ad uso abitativo dell'immobile comprato.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1982 num. 168 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 2, Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)