Sez. 1, Sentenza n. 1896 del 15/02/1992 (Rv. 475753 - 01)
Tributi (in generale) - Esenzioni ed agevolazioni (benefici): in genere | Immobili da destinare ad uso di abitazione - Acquisto da parte di persone fisiche - Agevolazioni fiscali ex art. 1 legge n. 168 del 1982 - Fruizione - Condizioni - Dichiarazione dell'acquirente di voler adibire l'immobile a propria abitazione - Sufficienza.
Tributi (in generale) - Esenzioni ed agevolazioni (benefici): in genere
Per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 1 della legge 22 aprile 1982 n. 168 per l'acquisto di immobili, da parte di persone fisiche, da destinare ad uso di abitazione, non è necessario che l'immobile venga acquistato nel comune di residenza o in quello ove si svolge la propria attività lavorativa - come esplicitamente richiesto, invece, dal d.l. 7 febbraio 1984 n. 12 (convertito, con modifiche, in legge 5 aprile 1985 n. 118) - ma è sufficiente che l'acquirente dichiari che intende adibire l'immobile stesso a propria abitazione, avendo il legislatore del 1982 voluto favorire anche coloro che intendessero trasferirsi in località diverse.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1982 num. 168 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 2, Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)