diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4048 del 06/07/1998 Cc. (dep. 10/09/1998) Rv. 211301 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Utilizzazione in procedimenti diversi - Procedimento in cui furono disposte svoltosi all'estero - Possibilità di utilizzazione in Italia - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211301-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

Possono essere utilizzate in un procedimento italiano le intercettazioni disposte in procedimenti penali svoltisi all'estero, acquisite per rogatoria dall'autorità giudiziaria italiana, purché siano rispettate le condizioni eventualmente poste dall'autorità estera all'utilizzabilità degli atti richiesti e sempre che le intercettazioni stesse siano avvenute nel rispetto delle regole formali e sostanziali che le disciplinano e altresì nel rispetto dei fondamentali principi di garanzia, aventi rilievo di ordine costituzionale, propri del nostro ordinamento. (Fattispecie in tema di intercettazioni disposte dall'autorità giudiziaria tedesca).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 270 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 729 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 729 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)