Sez. L, Sentenza n. 17674 del 11/12/2002 (Rv. 559170 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Ipotesi di assunzioni a termine previste dalla contrattazione collettiva in base all'art. 23 della legge n. 56 del 1987 - Individuazione di categorie di lavoratori - Ammissibilità - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
Poiché l'art. 23 della legge n. 56 del 1987 consente che - oltre alle ipotesi di cui all'art. 1 della legge n. 230 del 1962 (e successive modificazioni e integrazioni) e dell'art. 8 bis del D.L. n. 17 del 1983, convertito in legge n. 79 del 1983 - vengano individuate, nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, specifiche fattispecie in relazione alle quali sia consentita l'apposizione al contratto di lavoro di un termine, senza alcun riferimento a particolari esigenze o condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori, essendo sufficiente che la contrattazione collettiva indichi la percentuale dei lavoratori da assumere rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato, deve ritenersi che alla suddetta contrattazione sia consentito anche di determinare - alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale - speciali categorie di lavoratori che possano essere assunte con contratto a tempo determinato, in quanto l'esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro costituisce idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST., Decreto Legge 29/01/1983 num. 17 art. 8 bis, Legge 25/03/1983 num. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)