Sez. L, Sentenza n. 6029 del 21/03/2005 (Rv. 580380 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzioni a termine previste dalla contrattazione collettiva in base all'art. 23 della legge n. 56 del 1987 - Efficacia temporale limitata - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa ad assunzioni a tempo determinato di dipendenti postali ex art. 8 CCNL del 26 novembre 1994 e relativo accordo integrativo del 25 settembre 1997, sottratta "ratione temporis" al D.Llgs. n. 368 del 2001.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
L'attribuzione alla contrattazione collettiva, ex art. 23 della legge n. 56 del 1987, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine, rispetto a quelli previsti dalla legge n. 230 del 1962, discende dall'intento del legislatore di considerare l'esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l'unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità che - anche quando le nuove ipotesi di contratto a termine siano dotate di particolare ampiezza - la norma contrattuale abbia, di per sè, una efficacia temporale limitata, atteso che l'autonomia sindacale non trova limiti nella legge con riferimento alla tipologia e all'ambito temporale di operatività delle ipotesi di contratti a termine da introdurre. (Principio affermato relativamente alla previsione di esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione, contenuta nel contratto del 25 settembre 1997 dei dipendenti postali, integrativo del CCNL del 26 novembre 1994, in fattispecie sottratta "ratione temporis" al D.Lgs. n. 368 del 2001).
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)