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Sez. L, Sentenza n. 6746 del 14/06/1991 (Rv. 472673 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Della sentenza impugnata - Termini - Per la decorrenza dei termini di impugnazione | Notificazione eseguita presso la persona giuridica parte nel giudizio, quale domiciliataria del procuratore costituito - Consegna di copia all'impiegato addetto alla ricezione - Validità - Mancata attestazione del non rinvenimento del rappresentante di detta persona giuridica - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1991-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472673-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Della sentenza impugnata - Termini - Per la decorrenza dei termini di impugnazione

La notifica della sentenza di primo grado, eseguita, presso la persona giuridica che sia parte nel giudizio, quale domiciliataria del procuratore costituito della medesima, mediante consegna di copia all'impiegato "addetto alla ricezione", è rituale (e, come tale, idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione), ancorché nella relata manchi la attestazione del mancato rinvenimento del rappresentante della detta persona giuridica, atteso che, stante l'applicabilità anche alle notificazioni presso il domiciliatario delle disposizioni dell'art. 139 cod. proc. civ., la consegna della copia dell'atto ad una delle persone che si trovano con il domiciliatario in uno dei rapporti indicati da tale articolo vale come consegna al domiciliatario medesimo ai sensi dell'art. 141, primo comma, e tenuto altresì conto che al rappresentante della persona giuridica domiciliataria è equiparata, ai sensi del primo comma dell'art. 145 dello stesso codice, la persona incaricata di ricevere le notificazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)