Sez. 5, Sentenza n. 11804 del 06/08/2002 (Rv. 556740 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE | Consegna dell'atto - Rappresentante - Persona legittimata alla ricezione - Equivalenza - Obbligo di ricercare per primo il rappresentante - Sussistenza - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE
Alla stregua dell'art. 145, primo comma, cod. proc. civ., il rappresentante della persona giuridica e la persona incaricata di ricevere le notificazioni sono, ai fini della consegna della copia dell'atto, sullo stesso piano, sicché colui che esegue la notifica può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro, senza avere l'obbligo di ricercare in primo luogo il rappresentante, e senza che la facoltà di rivolgersi all'incaricato dipenda dall'esito negativo di tali ricerche.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)