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Sez. 5, Sentenza n. 11804 del 06/08/2002 (Rv. 556740 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE | Consegna dell'atto - Rappresentante - Persona legittimata alla ricezione - Equivalenza - Obbligo di ricercare per primo il rappresentante - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556740-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE

Alla stregua dell'art. 145, primo comma, cod. proc. civ., il rappresentante della persona giuridica e la persona incaricata di ricevere le notificazioni sono, ai fini della consegna della copia dell'atto, sullo stesso piano, sicché colui che esegue la notifica può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro, senza avere l'obbligo di ricercare in primo luogo il rappresentante, e senza che la facoltà di rivolgersi all'incaricato dipenda dall'esito negativo di tali ricerche.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)