Sez. 1, Sentenza n. 2079 del 22/10/1984 Ud. (dep. 01/03/1985) Rv. 168095 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - OMESSO ESAME DI DEDUZIONI DIFENSIVE - DI DIVERSO ACCERTAMENTO E RICOSTRUZIONE DEL FATTO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO AD UN PROCESSO GIUSTO - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE - MODALITÀ.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - OMESSO ESAME DI DEDUZIONI DIFENSIVE - DI DIVERSO ACCERTAMENTO E RICOSTRUZIONE DEL FATTO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO AD UN PROCESSO GIUSTO - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE - MODALITÀ.*
Il procedimento penale, qual'è strutturato nel nostro ordinamento, consente all'imputato di intervenire nel processo ricostruttivo dei fatti effettuato dal giudice e solo nell'ipotesi in cui lo stesso non sia stato posto in grado di esercitare concretamente tale facoltà, da parte del giudice, che, disattendendo le sue richieste, si è limitato a provare il contenuto dell'accusa e non ad accertare i fatti, sussiste violazione del diritto dell'imputato ad un processo giusto, che, in Sede di giudizio per Cassazione, può esser fatta valere sotto l'aspetto dell'omesso esame di punti decisivi per la decisione. (V mass n 167143; (V mass n 166218).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 524, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 04/11/1950 num. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)