Sez. 1, Sentenza n. 8870 del 18/05/1984 Ud. (dep. 20/10/1984) Rv. 166218 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - OMESSO ESAME DI DEDUZIONI DIFENSIVE - DI DIVERSO ACCERTAMENTO O RICOSTRUZIONE DEL FATTO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO AD UN GIUSTO PROCESSO - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE - MODALITÀ.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - OMESSO ESAME DI DEDUZIONI DIFENSIVE - DI DIVERSO ACCERTAMENTO O RICOSTRUZIONE DEL FATTO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO AD UN GIUSTO PROCESSO - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE - MODALITÀ.*
Il procedimento penale, qual è strutturato nel nostro ordinamento, consente all'imputato di intervenire nel processo ricostruttivo dei fatti effettuato dal giudice e solo nell'ipotesi in cui lo stesso non sia stato posto in grado di esercitare concretamente tale facoltà da parte del giudice, che disattende le sue richieste si è limitato a provare il contenuto dell'accusa e non già ad accertare i fatti, sussiste violazione del diritto dell'imputato ad un processo giusto, che, in Sede di Cassazione, può esser fatta valere sotto l'aspetto dell'omesso esame di punti decisivi per la ricostruzione del fatto.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 524, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 04/11/1950 num. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)