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Sez. 2, Sentenza n. 2099 del 23/06/1972 (Rv. 359320 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE - OMESSA SOTTOSCRIZIONE DEL DIFENSORE - MANCANZA DELLA FIRMA DEL DIFENSORE DEL RICORRENTE NELLA COPIA DEL RICORSO - NOTIFICATA AL RESISTENTE - NULLITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359320-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE - OMESSA SOTTOSCRIZIONE DEL DIFENSORE - MANCANZA DELLA FIRMA DEL DIFENSORE DEL RICORRENTE NELLA COPIA DEL RICORSO - NOTIFICATA AL RESISTENTE - NULLITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Mentre il ricorso per Cassazione non sottoscritto dal difensore, iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione, e inammissibile; per contro la Mancanza della firma del difensore del ricorrente nella copia del ricorso notificata alla controparte non produce alcuna nullita, sempre che non vi sia incertezza circa la provenienza dell'atto dal difensore qualificato, unico legittimato a compierlo. (V 2124'71, mass n 352850; 1759'71, mass n 352244).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)