Sez. 1, Sentenza n. 2124 del 07/07/1971 (Rv. 352850 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE DEL DIFENSORE - MANCANZA SULLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO - INAMMISSIBILITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE DEL DIFENSORE - MANCANZA SULLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO - INAMMISSIBILITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il difetto della sottoscrizione di un avvocato iscritto nell'albo speciale nella copia del ricorso consegnata al resistente dall'ufficiale giudiziario che ha proceduto alla notificazione non determina l'inammissibilita del ricorso, ove l'atto risulti sottoscritto nell'originale da un difensore munito del requisito previsto dall'art 365 cod proc civ e, specialmente quando l'atto abbia raggiunto il suo scopo per essersi l'intimato costituito in giudizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)