Sez. L, Sentenza n. 5437 del 08/03/2011 (Rv. 616277 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Superlavoro - Usura da stress psico fisico - Risarcibilità - Condizioni - Danno biologico - Valutazione medico legale - Necessità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE
Anche in tema di responsabilità del datore di lavoro per infortuni e malattie professionali trova applicazione la definizione legislativa (art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000) del danno biologico quale "lesione della integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico legale", sicchè la liquidazione equitatitva di tale danno presuppone necessariamente l'accertamento medico legale della lesione subita dal lavoratore. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che - in relazione a lavoratore sottoposto nello svolgimento delle mansioni ad "usura da stress psico-fisica" a causa dell'effettuazione di un numero rilevante e continuativo di ore di lavoro straordinario - aveva liquidato il danno biologico in via equitativa in misura pari al 15% delle retribuzioni percepite nell'arco temporale interessato, senza avere previamente fatto ricorso a consulenza tecnica medico legale).
Riferimenti normativi: DPR 23/02/2000 num. 38 art. 13 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)