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Sez. L, Sentenza n. 14710 del 14/07/2015 (Rv. 636228 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Inosservanza della disciplina sui riposi giornalieri e settimanali - Danno da usura psico-fisica - Natura - Prova del danno - Necessità - Esclusione - Liquidazione - Criteri.
Stato
decisa il 2015-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636228-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE

La prestazione lavorativa, svolta in violazione della disciplina dei riposi giornalieri e settimanali (nella specie, la guida di autobus senza fruire di un riposo minimo di 11 ore giornaliere e un riposo settimanale di 45 ore consecutive) protrattasi per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'"an" in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre, ai fini della determinazione del "quantum", occorre tenere conto della gravosità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento "de qua", da non confondere con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36 com. 3, Regolam. Commissione CEE 20/12/1985 num. 3820, Legge 14/02/1958 num. 138 art. 6 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)