Sez. 5, Sentenza n. 6818 del 24/01/2005 Ud. (dep. 23/02/2005) Rv. 231424 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Elemento soggettivo - Dolo generico - Consapevolezza e volontarietà della falsificazione - Sufficienza - Indagine sulle ragioni per le quali l'agente ha posto in essere la falsità - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
Integra il reato di falsità ideologica in atto pubblico (art. 479 cod. pen.), l'approvazione di alcune delibere di giunta con le quali siano formalmente conferiti incarichi per l'espletamento di lavori, i quali siano stati ultimati due anni prima, a nulla rilevando che tale condotta sia posta in essere per fornire la copertura documentale a lavori effettivamente svolti in virtù di incarichi informali, in quanto ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 479 cod. pen. è sufficiente il dolo generico, con la conseguenza che è del tutto irrilevante la ragione per la quale l'agente abbia posto in essere la condotta integrante soggettivamente ed oggettivamente la falsità.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)