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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 116 del 1966

Decisione
decisa il 1966-11-08, depositata il 1966-11-19
ECLI
ECLI:IT:COST:1966:116
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 2719

  • Elezioni amministrative
  • Consigli comunali e provinciali in sede di contenzioso elettorale
  • R.D. 12 febbraio 1911, n.297, art. 160
  • Sopravvenuta illegittimità costituzionale delle norme attributive della competenza e carenza del potere di proporre questioni alla corte costituzionale
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 160 R.D. 12 febbraio 1911, n. 297, sollevata con deliberazione di consiglio comunale privo di potestà giurisdizionale in materia elettorale a seguito della sentenza della Corte n. 93 del 1965. I consigli comunali, per la citata sentenza n. 93/1965, non possono più svolgere attività giurisdizionale in materia elettorale e non possono quindi promuovere questioni di legittimità costituzionale davanti alla Corte che non può prendere in esame le questioni stesse. (Nella specie la questione era stata sollevata posteriormente alla pubblicazione del dispositivo della sentenza nella G.U.).

Norme impugnate

Parametri

  • art. 9, comma 2, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 29 legge 11 marzo 1953, n. 87
  • art. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 160 del R.D. 12 febbraio 1911, n. 297, promosso con deliberazione emessa il 19 febbraio 1966 dal Consiglio comunale di Acerra sulla richiesta di decadenza dei consiglieri comunali Ferrigno Giuseppe ed altri, iscritta al n. 58 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 118 del 14 maggio 1966. Udita nella camera di consiglio del 19 ottobre 1966 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
punto 1
Ritenuto che con la deliberazione sopra riportata si è proposta la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 160 del R.D. 12 febbraio 1911, n. 297;
punto 2
Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 93 del 1965, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 326 del 31 dicembre 1965, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli articoli 82, 83 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico relativo alle elezioni comunali) e 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136 (artt. 74 e 75 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203), nelle parti che riguardano i consigli comunali; nonché degli artt. 84 del citato D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 76 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, limitatamente alle parole "Il consiglio comunale" e dell'art. 2 della legge 18 maggio 1951, n. 328, nella parte in cui si attribuisce ai consigli provinciali competenza giurisdizionale in materia elettorale; che pertanto i consigli comunali non possono svolgere attività giurisdizionale in detta materia e non possono quindi promuovere questioni di legittimità costituzionale presso questa Corte; che in conseguenza la questione promossa con la deliberazione riportata in epigrafe non può essere presa in esame dalla Corte costituzionale; che perciò va dichiarata manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 160 del R.D. 12 febbraio 1911, n. 297, proposta con la deliberazione citata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966. GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze