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Sez. 3, Sentenza n. 1636 del 14/02/1987 (Rv. 451043 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE - RISARCIMENTO PER ILLECITO EXTRACONTRATTUALE - INTERESSI - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1987-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451043-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE - RISARCIMENTO PER ILLECITO EXTRACONTRATTUALE - INTERESSI - DECORRENZA.*

Nel risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, l'attribuzione degli interessi costituisce, ai sensi dell'art. 2056 cod. civ., un elemento della reintegrazione medesima, correlato al divario temporale fra la produzione della lesione ed il godimento dell'equivalente pecuniario di essa e analogicamente ispirato alla disciplina del danno da mora. Conseguentemente, qualora la reintegrazione mediante equivalente pecuniario avvenga con riferimento all'epoca della lesione (salva la rivalutazione monetaria), essa comporta gli interessi sulla somma liquidata per il risarcimento con decorrenza dal giorno in cui si è verificato il fatto dannoso. (Conf 80/84, mass n 432340).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)