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Sez. 3, Sentenza n. 80 del 06/01/1984 (Rv. 432340 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE - RISARCIMENTO PER ILLECITO EXTRACONTRATTUALE - INTERESSI - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1984-01-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432340-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE - RISARCIMENTO PER ILLECITO EXTRACONTRATTUALE - INTERESSI - DECORRENZA.*

Nel risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, l'attribuzione degli interessi costituisce ai sensi dell'art. 2056, secondo comma cod. civ., un elemento della reintegrazione medesima, correlato al divario temporale fra la produzione della lesione e il godimento dell'equivalente pecuniario di essa e analogicamente ispirato alla disciplina del danno da mora. Conseguentemente, qualora la reintegrazione mediante equivalente pecuniario avvenga con riferimento all'epoca della lesione (salva la rivalutazione monetaria), essa comporta gli interessi sulla somma liquidata per illecito con decorrenza dal giorno in cui si è verificato il fatto dannoso. (V 5580/82, mass n 423324; (V 3135/81, mass n 413699; (V 2579/81, mass n 413351; (V 3216/77, mass n 386732).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)