Sez. U, Sentenza n. 2224 del 18/10/1961 (Rv. 881051 - 01)
COMUNIONE E CONDOMINIO - PLURALITÀ DI TITOLI DI ACQUISTO - PLURALITÀ DI COMUNIONI - PLURALITÀ DI MASSE. COMUNIONE E CONDOMINIO - PLURALITÀ DI COMUNIONI - MASSE PLURIME - ASSEGNAZIONE DELLA QUOTA SU UNA SOLA MASSA - NATURA TRASLATIVA DEL NEGOZIO. REGISTRO - DIVISIONE SIMULTANEA DI PIÙ COMUNIONI - TARIFFA - FATTISPECIE.
COMUNIONE E CONDOMINIO - PLURALITÀ DI TITOLI DI ACQUISTO - PLURALITÀ DI COMUNIONI - PLURALITÀ DI MASSE. COMUNIONE E CONDOMINIO - PLURALITÀ DI COMUNIONI - MASSE PLURIME - ASSEGNAZIONE DELLA QUOTA SU UNA SOLA MASSA - NATURA TRASLATIVA DEL NEGOZIO. REGISTRO - DIVISIONE SIMULTANEA DI PIÙ COMUNIONI - TARIFFA - FATTISPECIE.
Se più sono i titoli di provenienza dei beni goduti in collettività, non si ha un'unica comunione, bensì una pluralità di comunioni; ossia si hanno tante comunioni, quanti sono i titoli di provenienza dei beni. L'acquisto dei beni in comune, solo apparentemente dà luogo al fenomeno dell'accrescimento dell'originaria comunione col primo titolo di acquisto. Esso, invece, dà luogo alla somma di tante comunioni ciascuna regolata dal suo titolo. La pluralità di titoli, importando pluralità di masse, porta alla conseguenza che ciascun compartecipe non vanta sulla totalità dei beni un diritto corrispondente alla somma delle singole frazioni, che gli derivano dai vari Atti o fatti costitutivi, ma tanti diritti, ciascuno per la quota corrispondente ad ogni titolo e relativo ai beni col titolo medesimo acquistati. Ove, in Sede di divisione, si verifichi una divergenza dal rapporto reale preesistente e, cioè si verifichi che ad ogni compartecipe spettino beni non corrispondenti alla sua quota, quale era fissata quantitativamente nel titolo costitutivo della comunione, il negozio viene ad assumere un contenuto modificativo del precedente rapporto e, nei limiti della eccedenza della quota assegnata, opera un'attribuzione patrimoniale di contenuto traslativo. Tale fenomeno, che, in ipotesi di divisione di una massa costituita in base ad un unico titolo, dà luogo, per la eccedenza di quota (plusvalenza), ad una cessione, in ipotesi di divisioni di beni provenienti da titoli costitutivi diversi, e cioè in ipotesi di masse plurime, può dar luogo sia ad una cessione (caso di mera plusvalenza quantitativa), sia ad una permuta (caso di assegnazione ad un condividente su una sola massa della somma delle singole frazioni di diritti che gli spettavano rispetto alle singole masse). Attribuite ad un condividente sopra una sola massa la somma delle quote, vantate sulle diverse masse, gli si assegnano su quella massa beni eccedenti la sua frazione di diritto, mentre lo si esclude dalle altre masse e reciprocamente si opera nei confronti degli altri condividenti. Pertanto, anche in caso di eguaglianza delle quote dei condividenti su tutte e su ciascuna massa, si decampa dal negozio di accertamento dichiarativo e si pone in essere un negozio che ha l'apparenza del negozio dichiarativo, ma la vera sostanza di un negozio traslativo (permuta). Il quarto comma dell'art.48 della legge di registro, relativo alla tassa di trasferimento sul conguaglio in Sede di divisione, assegnate tutte nelle stesse proporzioni ai vari condividenti, in quanto anche in tale caso, ove a ciascun condividente siano assegnati i beni tutti provenienti da un solo titolo di acquisto, ha luogo una modificazione dei rapporti reali preesistenti. Non rileva che in tale ipotesi ognuno dei condividenti viene a conseguire una quota di fatto pari alla quota di diritto, perché l'accertamento dichiarativo, contenuto nella divisione, retroagisce al momento dell'acquisto e, relativamente a quella parte di beni (compresi nella massa originaria da cui è tratta la quota assegnata al condividente) eccedente il rapporto quantitativo che sulla massa originaria vantava il condividente, la retroattività degli effetti non trova giustificazione nel titolo costitutivo. Per questa parte, la retroattività risale al momento in cui si è verificata la funzione delle masse; pertanto il negozio di divisione, per tale parte, opera una modificazione del rapporto e non trova più la sua causa giuridica nella eliminazione dell'incertezza dei limiti del diritto dominicale. Neppure rileva che l'art.48 della legge di registro pone sullo stesso piano le assegnazioni che hanno luogo nelle divisioni di beni tra comproprietari e quelle tra soci. Nella comunione derivante da società non si hanno tante masse quanti sono i titoli di conferimento, perché il negozio societario importa (anche nelle società non aventi personalità giuridica) il fenomeno dell'autonomia patrimoniale, come conseguenza del vincolo di destinazione.
Riferimenti normativi: Legge 03/12/1923 num. 3269 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)