diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 13009 del 04/06/2007 (Rv. 598416 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - OGGETTO DELL'IMPOSTA | Scioglimento di comunione - Immobili acquistati con titoli diversi - Pluralità delle masse - Sussistenza - Assegnazione di interi beni a ciascun condividente - Divisione - Configurabilità - Esclusione - Permuta - Configurabilità - Conseguenze - Assoggettabilità ad imposta - Art. 34 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Inapplicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598416-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - OGGETTO DELL'IMPOSTA

In tema di INVIM, è assoggettabile ad imposta, in quanto qualificabile come permuta, l'atto con cui i comproprietari di più immobili, acquistati in virtù di titoli diversi, abbiano proceduto a divisione mediante assegnazione a ciascuno di essi dell'intera proprietà di singoli beni, senza conguaglio. La pluralità dei titoli d'acquisto esclude infatti la configurabilità di un'unica comunione, comportando la sussistenza di più comunioni, con la conseguenza che ciascun compartecipe non vanta sulla totalità dei beni un diritto corrispondente alla somma delle singole frazioni che gli derivano da ciascun titolo, ma tanti diritti, ciascuno per la quota corrispondente ad ogni titolo e relativo ai beni con lo stesso acquistati; ove pertanto, in sede di divisione, sia assegnata a ciascun compartecipe, su una singola massa, la somma delle quote a lui spettanti su tutte le masse, con la correlativa esclusione da queste ultime, la fattispecie non è riconducibile ad un negozio di accertamento dichiarativo, ma assume la sostanza di un negozio traslativo. Né può trovare applicazione in tal caso l'art. 34 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che al comma primo contempla le sole divisioni di una massa singola, mentre al quarto comma detta una norma di carattere eccezionale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 34, Cod. Civ. art. 1111, Cod. Civ. art. 1552

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)