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Sez. 1, Sentenza n. 5566 del 17/06/1996 (Rv. 498135 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE | Disciplina ex art. 669 bis e seguenti cod. proc. civ. (introdotti dall'art. 74 della legge n. 353 del 1990) - Reiscrizione della domanda o dichiarazione d'incompetenza - Statuizione sulle spese - Obbligatorietà - Concessione della misura o sua conferma in sede di reclamo - Insussistenza dell'obbligo.
Stato
decisa il 1996-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498135-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE

Nella disciplina dei procedimenti cautelari di cui agli artt. 669 bis e segg. cod. proc. civ. (introdotti dall'art. 74 della legge 26 novembre 1990 n. 353), la statuizione sulle spese, mentre deve essere adottata nel caso di reiezione della domanda o di dichiarazione d'incompetenza, non è prevista quando la misura richiesta dalla parte istante sia concessa, o confermata in sede di reclamo (ancorché sulla scorta dell'inammissibilità del reclamo stesso), in ragione del carattere temporaneo e provvisorio della relativa pronuncia, destinata ad essere superata od assorbita con la decisione nel merito, e comunque suscettibile di successiva modifica o revoca.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 bis, Cod. Proc. Civ. art. 669 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 septies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 octies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)